Bergoglio e i casi di nullità del Matrimonio

 

A) Testo tratto dal Motu proprio promulgato da J.M. Bergoglio:

Art. 14 § 1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.” (Motu proprio sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione della nullità del matrimonio, 15 agosto 2015)

 

B) Riferimenti alla Sacra Scrittura:

E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?». Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse:«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio»” (Mc 10,2-11)

 

C) Commento:

Bergoglio con un provvedimento personale (denominato motu proprio) che non ha precedenti in materia, riforma i casi in cui è possibile annullare il matrimonio cristiano.

La cosa sconcertante e senza precedenti, che molti non hanno compreso, è che Bergoglio, in questo motu proprio, cita una serie di casi portati come esempio in cui è possibile annullare il matrimonio.

Questo elenco inizia con il caso della mancanza di fede e termina con un ecc. (eccetera). Il che significa che chi afferma di aver contratto matrimonio senza però avere fede, può richiedere l’annullamento, senza tenere conto del fatto che nella proclamazione del Credo e durante la celebrazione del rito matrimoniale i futuri sposi sono tenuti a confermare e a professare solennemente, di fronte a celebrante, testimoni e assemblea, la propria fede.

Tuttavia, la cosa più sconcertante, è che i casi citati da Bergoglio nel motu proprio terminano con un indefinito eccetera.

Ciò è sconcertante sia da un punto di vista strettamente giuridico sia da un punto di vista pastorale, perché di fatto apre a dismisura la possibilità di annullare i matrimoni, in modo indiscriminato e incontrollato, lasciando ai singoli la valutazione soggettiva dei casi in cui annullare il matrimonio oppure no.

Questo significa che la stessa motivazione in alcune diocesi potrebbe essere considerata come valida per annullare il matrimonio, in altre no, aprendo di fatto una situazione di confusione totale.

Tutto è lasciato alla soggettività dei singoli individui, che interpreteranno la norma in modo soggettivo e relativo.

L’indissolubilità del matrimonio sancita da Gesù, di fatto, non è più.




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